Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo due anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non è intervenuto scioglimen- to, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussiste separazione legale».